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Decreto MIUR 23.04.2018, n. 335

Valutazione del servizio prestato nelle sezioni primavera. Attuazione art. 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Art. 2 - Modalità di riconoscimento del servizio

1. A partire dall'anno scolastico 2007/2008, i servizi prestati nelle sezioni primavera autorizzate e attivate nelle scuole dell'infanzia, statali o paritarie, nei nidi d'infanzia, a gestione pubblica o privata, convenzionati ovvero autorizzati, sono valutati:

a) come anno scolastico intero, se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio al termine dell'attività educativa (30 giugno), con l'attribuzione di sei punti;

b) per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni un punto, fino ad un massimo di sei punti per ciascun anno scolastico.

2. I servizi di cui al comma 1, complessivamente prestati in ciascun anno scolastico, si valutano una sola volta. n punteggio complessivo, attribuibile per anno scolastico, non può eccedere i sei punti. I servizi prestati nelle sezioni primavera possono essere valutati come servizi non specifici ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131.

3. Non sono valutati i servizi relativi a periodi lavorativi per i quali non risultano versati i contributi previdenziali secondo la normativa vigente.

4. Gli Uffici scolastici regionali verificano che, in costanza dello svolgimento del servizio riconosciuto, il soggetto gestore sia autorizzato all'attivazione delle sezioni primavera.

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