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Decreto legislativo 10.08.2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (G.U. 04.09.2018, n. 205)

Capo III - Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 6 - Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»;

b) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali»;

c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Modalità particolari). - 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;

d) all'articolo 78:

1) alla rubrica la parola «Informativa» è sostituita dalla seguente: «Informazioni»;

2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 de

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