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Decreto legislativo 10.08.2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (G.U. 04.09.2018, n. 205)

Capo III - Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 5 - Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»;

2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

b) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.»;

c) all'articolo 61:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole deontologiche»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei

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