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Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 - Prove d'esame

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

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