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Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 5 - Riunione preliminare e calendario delle operazioni

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

a) riunione preliminare della commissione;

b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;

c) colloquio;

d) eventuali prove suppletive.

3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

7. La commissione individua gli eventuali strument

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