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Ordinanza MIUR 04.05.2017, n. 257

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle suole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.

Art. 11 - Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale o dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l'eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a "SIDI", utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato. Parimenti, si applicherà, anche per le eventuali sostituzioni di componenti delle commissioni operanti presso le scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma, per quanto compatibile, l'articolo 16 del decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007, tenendo presente che il comma 1 dell'articolo 16 va riferito esclusivamente alla sostituzione del presidente (e del commissario esterno di francese nelle commissioni ESABAC), mentre i commi 2 e 3 dell'articolo 16 vanno riferiti ai componenti interni di ciascuna classe commissione.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 g

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