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Ordinanza MIUR 04.05.2017, n. 257

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle suole colpite da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Anno scolastico 2016/2017.

Art. 10 - Commissioni d'esame

1. Valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, per quanto concerne le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Per lo svolgimento degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado degli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, di cui all'Allegato A alla circolare n.2 del 9-3-2017 e alla successiva nota 2736 del 13-3-2017, le Commissioni giudicatrici operano nella composizione del Consiglio di classe (in numero non superiore a sei commissari docenti interni per ciascuna classe commissione), più il presidente esterno sulle due classi commissione, nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o dal dirigente preposto. Nelle commissioni con Progetto ESABAC, deve essere comunque garantita la presenza del commissario esterno di francese, fermo restando il numero di sei commissari. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente preposto procede alla relativa nomina.

3. Con riferimento all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse

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