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D.P.C.M. 23.05.2017, n. 87

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. (G.U. 16.06.2017, n. 138)

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Può accedere al beneficio di cui all'articolo 2 il lavoratore di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto ovvero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

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