D.P.C.M. 23.05.2017, n. 87
1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a quarantuno anni.
2. Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 può essere raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
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