Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 18.12.2017
1. Ai fini dell'affidamento del servizio di mensa scolastica biologica, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, le stazioni appaltanti e i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica prevedono nella documentazione di gara o nei relativi contratti i requisiti, le specifiche tecniche nonché i criteri di premialità di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
2. Presso il Ministero è istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica.
3. Le stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa scolastica biologica e i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, trasmettono al Ministero istanza di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 compilando il modulo di cui all'allegato 2 e allegando copia del contratto e la lista dei punti di somministrazione.
4. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Ministero accerta la conformità del contratto ai requisiti del presente decreto.
5. L'elenco è pubblicato sui siti web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. L'iscrizione della stazione appaltante e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica all'elenco di cui al comma 5 non esonera gli appaltatori, quali operatori del settore alimentare, dal rispetto delle normative vigenti in materia di salute e dai relativ
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