Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 18.12.2017
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a. «mensa scolastica biologica»: il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal presente decreto;
b. «stazione appaltante»: i soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica;
c. «appaltatore»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio di imprese aggiudicatario di servizi di refezione collettiva scolastica;
d. «soggetto erogante il servizio di mensa biologica»: le scuole non pubbliche che erogano i servizi di refezione scolastica biologica;
e. «prodotto biologico» o «alimento biologico»: il prodotto ottenuto in conformità alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008;
f. «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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