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Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 18.12.2017

Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche. (G.U. 05.04.2018, n. 79)

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a. «mensa scolastica biologica»: il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal presente decreto;

b. «stazione appaltante»: i soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica;

c. «appaltatore»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio di imprese aggiudicatario di servizi di refezione collettiva scolastica;

d. «soggetto erogante il servizio di mensa biologica»: le scuole non pubbliche che erogano i servizi di refezione scolastica biologica;

e. «prodotto biologico» o «alimento biologico»: il prodotto ottenuto in conformità alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008;

f. «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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