CCNI MIUR 11.04.2017
Titolo I - Personale docente
1.Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione 1 per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.
2. Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
3. In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso dell'abilitazione 2 all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo
nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione 3 all'insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laurea
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