CCNI MIUR 11.04.2017
Titolo I - Personale docente
1. La mobilità per l'a.s. 2017/18 si svolge per scuole e/o per ambiti territoriali
2. Nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l'incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente, il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità.
3. In attesa del coordinamento normativo previsto dall'art 1 comma 180 della legge 107/15 e in applicazione dell'art 1 comma 1, per l'anno scolastico 2017/18 il vincolo di cui all'art. l'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non viene applicato.
4. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun grado di istruzione, nell'apposita O.M.
5. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
6. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educ
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.