Decreto MIUR 30.08.2017, prot. n. 640
9.1 - Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
9.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
9.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
9.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
9.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
9.6 - Per eventuali contestazioni relative all'atto contrattuale di assunzione, avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno n dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
9.7 - Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo sono iscritti con riserva nella graduatoria.
9.8 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.
9.9 - Fermo restando quanto previs
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.