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Decreto MIUR 30.08.2017, prot. n. 640

Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA - Triennio scolastico 2017-19.

Art. 8 - Nullità della domanda - Esclusione della procedura

8.1 - Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:

a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;

b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;

c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

8.3 - La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.

8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

8.5 - Tutti gli a

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