Decreto MIUR 10.08.2017, n. 616
1. I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 sono graduati dalle istituzioni universitarie o accademiche sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267, ferma restando, presso le istituzioni statali, una contribuzione massima complessiva di 500 euro, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire Non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti curricolari e aggiuntivi, presso le istituzioni statali.
2. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.