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Decreto MIUR 10.08.2017, n. 616

Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

Art. 3 - Percorsi formativi e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 crediti

1. Ai fini di cui all'articolo 2, le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso.

2. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 i crediti aggiuntivi ed extra-curricolari non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario o AFAM, anche se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche, e non possono essere acquisiti con modalità telematiche per più di 12 crediti.

3. I percorsi consistono in attività formative e relativi esami per un totale di 24 crediti, coordinati tra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A, in relazione ai contenuti e alle attività formative di cui agli allegati B e C. I 24 crediti sono relativi ai seguenti ambiti disciplinari, cui corrispondono i settori scientifico ed artistico disciplinari indicati a fianco:

a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PED e ai settori CODD/04, ABST/59 e ADPP/01. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05 a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini della pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Al

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