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Decreto MIUR 28.07.2016, n. 162

Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata». (G.U. 24.08.2016, n. 197)

Formula iniziale

Vigente al: 8-9-2016

Il MINISTRO dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove è previsto che all'acquisizione da parte della scuola della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale segua il profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione del PEI, e l'articolo 15 della medesima legge che istituisce i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica articolati a livello di singola istituzione scolastica e di provincia;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione;

Visto l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», che, al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, dispone che le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni e che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la

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