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Decreto MIUR 28.07.2016, n. 162

Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata». (G.U. 24.08.2016, n. 197)

Art. 1 - Trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe nazionale degli studenti

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie - in una partizione separata - i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, indispensabili per la loro integrazione scolastica, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (le diagnosi funzionali, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il conseguente profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato).

2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili, indispensabili per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1, sono individuati nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento e sono trattati da parte dei soggetti indicati al paragrafo 3 dell'allegato tecnico, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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