Decreto MIUR 23.02.2016, prot. n. 95
1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali, nonché della conoscenza di una lingua straniera, prescelta dal candidato tra il francese, l'inglese, lo spagnolo ed il tedesco, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la prova relativa alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese.
2. I bandi di cui all'articolo 12 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
5. I soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
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