Decreto MIUR 23.02.2016, prot. n. 95
1. Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all'articolo 5, nell'eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I bandi di cui all'articolo 12 possono prevedere lo svolgimento di un test di prese lezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello nazionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
3. Per i primi concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto non è previsto lo svolgimento di test di preselezione per alcun grado di istruzione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.