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Protocollo d'intesa MIUR 12.12.2016, prot. n. 65

Intesa istitutiva del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro (articolo 1, comma 41, legge 13 luglio 2015, n. 107).

Art. 3 - Impegni delle Parti

1. Le parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia, con la presente intesa favoriscono la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema camerale, il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro, al fine di:

- valorizzare il Registro come strumento di trasparenza, pubblicità e di programmazione delle politiche e degli interventi mirati alla maggiore diffusione dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro;

- individuate e condividere ulteriori informazioni da raccogliere e inserire nel Registro rispetto a quelle contenute nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Tale possibilità, che potrà riguardare sia le imprese che gli enti pubblici e privati, ha come obiettivo ultimo quello di facilitare il monitoraggio, la conoscenza delle attività, il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, anche attraverso l'utilizzo e la messa a sistema, di altre banche dati a disposizione delle parti.

2. In particolare, le parti si impegnano a:

a. predisporre analisi sulle caratteristiche economico-produttive e sui fabbisogni occupazionali dei territori al fine di facilitare la programmazione delle attività previste dalla presente intesa;

b. predisporre analisi aggregate sulle imprese e sugli enti pubblici e privati che si rendono disponibili ad effettuate percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato;

c. rendere disponibili i riferimenti delle scuole per tipologia di percorso formativo e territorio, così da facilitare i contatti tra Camere di commercio, imprese, enti pubblici e privati e mondo dell'istruzione e della formazione;

d. rendere disponibili altri studi e analisi sull'alternanza

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