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Protocollo d'intesa MIUR 12.12.2016, prot. n. 65

Intesa istitutiva del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro (articolo 1, comma 41, legge 13 luglio 2015, n. 107).

Art. 2 - Composizione e funzioni del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, il Registro si articola nelle seguenti componenti:

a. un'area, aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato.

Per ciascuna impresa o ente il Registro riporta le seguenti informazioni:

- numero massimo degli studenti ammissibili;

- periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza scuola lavoro o di apprendistato;

b. una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza o di apprendistato.

2. Il Registro contiene i dati anagrafici identificativi dei soggetti che forniscono percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato e facilita l'accesso alle informazioni permettendo una più approfondita conoscenza delle strutture ospitanti, al fine di agevolare l'incontro tra le imprese e gli enti, pubblici e privati e le istituzioni scolastiche.

3. Il dirigente scolastico o il responsabile dell'istituzione formativa che accede al Registro individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato, per la successiva stipula di apposi

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