Protocollo d'intesa MIUR 12.12.2016, prot. n. 65
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, il Registro si articola nelle seguenti componenti:
a. un'area, aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato.
Per ciascuna impresa o ente il Registro riporta le seguenti informazioni:
- numero massimo degli studenti ammissibili;
- periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza scuola lavoro o di apprendistato;
b. una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza o di apprendistato.
2. Il Registro contiene i dati anagrafici identificativi dei soggetti che forniscono percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato e facilita l'accesso alle informazioni permettendo una più approfondita conoscenza delle strutture ospitanti, al fine di agevolare l'incontro tra le imprese e gli enti, pubblici e privati e le istituzioni scolastiche.
3. Il dirigente scolastico o il responsabile dell'istituzione formativa che accede al Registro individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato, per la successiva stipula di apposi
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