D.P.C.M. 02.12.2016
1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6;
b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;
c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della performance.
1-bis. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.
1Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 14.10.2019
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