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D.P.C.M. 02.12.2016

Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. (G.U. 18.01.2017, n. 14)

Art. 4 - Obblighi dei soggetti iscritti all'Elenco nazionale

1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:

a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6;

b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;

c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della performance.

1-bis. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.

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Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 14.10.2019

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