D.P.C.M. 02.12.2016
1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della performance (https://performance.gov.it), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format standard. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'art. 5.
3. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti.
4. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzi
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