D.P.C.M. 02.12.2016
1. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'art. 7, comma 3.
1-bis. In sede di prima applicazione, gli iscritti all'Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.
32. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M del 14.10.2019
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