Decreto MIUR 27.04.2016, n. 273
1. Con decreto del Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e sulla base degli indicatori di cui all'articolo 3, comma 1, è redatta una graduatoria delle istituzioni scolastiche statali potenzialmente beneficiarie del finanziamento in ciascuna delle aree di cui al medesimo articolo 3. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
2. Ciascuna istituzione scolastica ricompresa nella graduatoria di cui al comma 1 può candidarsi a ricevere un finanziamento, nel limite massimo di euro 15.000, presentando un progetto didattico ed educativo nel rispetto dei criteri dell'articolo 5, nonché delle indicazioni e dei termini reperibili nel portale del MIUR utilizzato per la raccolta delle progettualità. Le istituzioni destinatarie del finanziamento sono individuate tra quelle che hanno presentato un progetto, nel limite delle risorse disponibili per ciascuna area metropolitana ai sensi dell'articolo 3, comma 2, scorrendo la graduatoria di cui al comma 1.
3. Con nota del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie è data comunicazione dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche interessate.
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