Documento 26.08.2016
Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze
Capo VII - Dell'esecuzione
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
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