Documento 26.08.2016
Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze
Capo VI - Del procedimento in appello
1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.