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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile. Norme di attuazione (Allegato 2 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze

Capo VI - Del procedimento in appello

Art. 23 - Deliberazione dei provvedimenti

1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.

2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

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