Documento 26.08.2016
Parte III - Giudizio sui conti
Titolo I - Giudizio sui conti
Capo II - Giudizio per la resa del conto
1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti . 113
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, alle parti . 114
Comma modificato dall'art. 59, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Avverso il decreto del giudice monocratico si può proporre
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