Documento 26.08.2016
Parte III - Giudizio sui conti
Titolo I - Giudizio sui conti
Capo II - Giudizio per la resa del conto
1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:
a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;
b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto ;
c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.
d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione. 109 110
2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.
3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elemen
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.