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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 113 - Procedimento di correzione

1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.

2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.

4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull'originale del provvedimento.

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