Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
2. L'ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.
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