Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo V - Decisione della causa
[1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.] 88
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.
Comma abrogato dall'art. 48, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
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