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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo V - Decisione della causa

Art. 103 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

[1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.] 88

2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.

88

Comma abrogato dall'art. 48, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

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