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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo III - Rito ordinario

Capo V - Decisione della causa

Art. 102 - Forma dei provvedimenti del collegio

1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio.

2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.

3. L'ordinanza se pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, è comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.

4. Il collegio pronuncia, altresì, ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio è appellabile.

6. Il collegio pronuncia sentenza:

a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;

b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

d) quando, decidendo alcune delle questioni di cu

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