Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo III - Rito ordinario
Capo V - Decisione della causa
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio.
2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.
3. L'ordinanza se pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, è comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.
4. Il collegio pronuncia, altresì, ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio è appellabile.
6. Il collegio pronuncia sentenza:
a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
d) quando, decidendo alcune delle questioni di cu
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