IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 16 - Organizzazione e funzionamento delle commissioni elettorali

1. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto sono presiedute da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

3. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I membri delle commissioni non possono essere inclusi in liste di candidati.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.