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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 15 - Costituzione e insediamento delle Commissioni elettorali di istituto

1. Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nella scuola.

2. Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, sono costituite dal dirigente scolastico presso le scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, le commissioni elettorali di istituto che sono composte da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nella scuola.

3. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto processo verbale (Allegato 1 - Parte prima).

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