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D.P.C.M. 27.03.2015

Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale. (G.U. 10.06.2015, n. 132 - S.O.)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e Province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di Comuni e Province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalità dello stesso decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può ecce

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