Deliberazione INVALSI 25.06.2015, n. 13
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e dalla normativa vigente.
2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria è prevista da leggi di spesa di natura permanente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche.
3. Per l'attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto può altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche, la cui copertura finanziaria è prevista da leggi specifiche di spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni purché la durata del contratto sia correlata a quella del finanziamento.
4. L'Istituto può avvalersi, anche con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre Pubbliche amministrazioni. I comandi o i distacchi, comunque di durata cumulativamente non superiore a un quinquennio, sono finalizzati a facilitare l'ingresso nell'Istituto di professionalità ed esperienze particolari inerenti sia il sistema scolastico e formativo sia le attività della ricerca in connessione con lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 5.
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