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Decreto MIUR 16.05.2014, prot. n. 312

TFA selezione a.a. 2014 - 2015.

Art. 7 - Test preliminare

1. Il test preliminare intende verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di abilitazione e il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell'ambito della competenza dell'italiano ed è predisposto da una commissione nazionale nominata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il test preliminare ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si deve svolgere entro il mese di luglio 2014. Il calendario, definito a livello nazionale, e le modalità di svolgimento del test preliminare sono comunicate con successivo decreto direttoriale.

3. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

4. Coloro che superano la prova preliminare sono ammessi con decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale alla successiva prova scritta presso l'ateneo regionale indicato ai sensi del successivo comma 5.

5. All'esito del test preliminare, con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell'originaria domanda on line, l'Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA.

6. Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell'intera selezione, sebbene abbiano superat

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