Decreto Direttoriale MIUR 01.07.2014, prot. n. 2216
Titolo 4 - Promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, università, altri enti pubblici e privati
1. La selezione sulle proposte, è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 113/91.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
a) qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti)
b) qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);
c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano cons
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