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Decreto Direttoriale MIUR 01.07.2014, prot. n. 2216

Bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014.

Titolo 4 - Promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, università, altri enti pubblici e privati

Art. 12 - Accordi e intese ammissibili

1. Gli accordi e le intese debbono prevedere un costo minimo di Euro 200.000 e un costo massimo di uro 1.000.000 , e debbono avere una durata non superiore ai 24 mesi. L'accordo e l'intesa non potrà in alcun caso fare riferimento ad attività realizzate anteriormente al 1 gennaio 2013.

2. Le proposte debbono evidenziare, i seguenti elementi:

a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto;

b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;

c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell'utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;

d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;

e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;

f) innovatività delle attività progettuali previste.

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