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Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo I - Misure urgenti per l'efficienza della P.A. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I - Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Art. 2 - Incarichi direttivi ai magistrati

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza.

1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.».

1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un anno».

2. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle

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