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Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo I - Misure urgenti per l'efficienza della P.A. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I - Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Art. 1 bis - Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti

1. Per le finalità di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorgan

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