Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.01.2014
Formula iniziale
Il Ragioniere Generale dello Stato
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;
Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, che stabilisce che il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al regime di tesoreria unica sulle cosiddette "anticipazioni tecniche" è commisurato al "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, diminuito di mezzo punto percentuale";
Visto l'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 che disciplina il riconoscimento degli interessi a favore dei tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica;
Vista la decisione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea in data 7 novembre 2013, che fissa il predetto tasso d'interesse alla misura dello 0,25% a decorrere dall'operazione con regolamento il 13 novembre 2013;
Tenuto conto che, a seguito della predetta decisione e considerate le regole per la determinazione della remunerazione previste dal decreto ministeriale 22 novembre 1985, il tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica assume a questo punto un valore negativo, pari a -0,25%, a fronte di un'effettiva temporanea anticipazione di liquidità da parte dei tesorieri o cassieri a favore degli enti per i quali svolgono il servizio di tesoreria o cassa;
Ritenuto necessario riportare a equità il sistema, definendo un limite alla riduzione del tasso d'interesse r
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