Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.01.2014
1. Alla fine del primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, è aggiunto il seguente periodo: "Il tasso riconosciuto non può assumere valori negativi".
2. La disposizione di cui al primo comma è applicata a partire dal 13 novembre 2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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