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D.P.C.M. 20.12.2014

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 03.04.2015, n. 78)

Art. 4 - Modalità di alimentazione del fondo per la mobilità

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il fondo per la mobilità, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento al capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le risorse che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del personale trasferito a valere sul fondo medesimo.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione che si sia impegnata a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale da trasferire ai sensi del precedente art. 3, comma 1, non provveda entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in cui avviene il trasferimento, entro due mesi dalla data dello stesso, qualora questo avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme non versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non sia possibile per carenza di risorse iscritte in bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'Agenzia delle entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a valere sulle entrate a qualsiasi titolo dovute allo stesso e riscosse tramite il sistema del versamento

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