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D.P.C.M. 20.12.2014

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 03.04.2015, n. 78)

Art. 3 - Condizioni per accedere all'utilizzo del fondo per la mobilità

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche dichiarano nel bando di mobilità che intendono avvalersi del fondo per la mobilità, specificando che gli enti, a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito, secondo le modalità previste dall'art. 4. Il bando indica, altresì, che la conclusione della procedura di mobilità è condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle risorse del fondo per la mobilità. Per le risorse che le amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di presentare richiesta motivata, accompagnata dal bando di mobilità, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzo del fondo per la mobilità. La motivazione della richiesta deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva indisponibilità di risorse finanziarie in bilancio.

3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse all'utilizzo del fondo per la mobilità acquisiscono, dalle amministrazioni di provenienza del personale interessato al trasferimento, l'assenso sia alla mobilità, sia al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico dell'amministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 4. Esse predis

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