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Decreto MIUR 18.12.2014, n. 924

Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria. (G.U. 20.04.2015, n. 91 - S.O.)

Art. 2 - Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

Ufficio I (Affari generali, gestione del personale e dei servizi dell'USR, servizi finanziari, attività di contenzioso e dirigenti scolastici)

Organizzazione e gestione delle risorse umane, organizzazione del lavoro e semplificazione dei procedimenti; comunicazione pubblica. Rapporti con le R.S.U. e con le organizzazioni sindacali del comparto ministeri e della scuola non riservate agli uffici III e IV di ambito territoriale; rapporti con il sistema informativo e la gestione delle risorse tecnologiche; coordinamento degli uffici dirigenziali per garantire l'uniformità dell'azione amministrativa degli uffici anche con competenza territoriale; gestione amministrativa e contabile delle attività comuni agli uffici dell'USR; pianificazione del fabbisogno e contabilità economica; supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; rapporti con enti territoriali per l'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; servizi di economato, contratti per acquisti in convenzione CONSIP; Gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR. Linee di indirizzo e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari di competenza delle articolazioni territoriali. Procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali concernenti l'irrogazione delle sanzioni di

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