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Direttiva MIUR 03.10.2013, prot. n. 14032

Criteri generali per il trasferimento del personale amministrativo iscritto nei ruoli del Miur, attraverso l'istituto compensativo dell'interscambio.

Art. 3 -

Le domande di scambio di sede debbono essere indirizzate, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, al MIUR - Direzione Generale per le Risorse Umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del bando, complete dei dati richiesti nello stesso bando.

Le domande sono esaminate nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando; la procedura si conclude con l'approvazione di una graduatoria, che viene pubblicata sul sito internet e intranet dell'amministrazione.

Ove siano presentate due sole richieste di reciproco interscambio tra due sedi, si procede, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, al trasferimento dei richiedenti con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane.

In caso di presentazione di più domande sulle stesse sedi, fermo restando il criterio di cui all'art. 2, comma 2, si tiene conto dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente direttiva. A parità di punteggio, è data precedenza al candidato più giovane d'età.

Ai sensi della presente direttiva, in nessun caso è consentito procedere al trasferimento, ove non sia possibile effettuare l'interscambio.

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